Economia

Bonus psicologo 2024 fino a 1.500 euro


Bonus psicologo 2024, ecco la circolare Inps. La domanda per l’anno 2023, spiega l’istituto di previdenza, potrà essere presentata a decorrere dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024. (Il Messaggero)

Il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, è stato reso strutturale innalzando l’importo massimo a 1.500 euro per persona e regolando l’erogazione in base all’Isee del richiedente. Con la circolare Inps del 15 febbraio 2024, n. 34 l’Istituto ha fornito le indicazioni operative per individuare i destinatari del contributo e le modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione.
Possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. A decorrere dal 2023, il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso di: residenza in Italia e valore Isee in corso di validità non superiore a 50.000 euro.

La domanda per il 2023 potrà essere presentata dal 18 marzo al 31 maggio 2024, tramite servizio online o Contact center. Per le domande relative al 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio. L’Inps provvede all’attività di ricezione e di gestione delle domande del beneficio, alla redazione delle graduatorie, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza dei beneficiari, e ai successivi adempimenti.

ll contributo può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene modulato in base all’Isee del richiedente. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale del 24 novembre 2023, al fine di sostenere le persone con Isee più basso, a decorrere dall’anno 2023, l’importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:

a) con un valore Isee inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;

b) con un valore Isee compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;

c) con un valore Isee superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

Redazione

 

 

Articoli Correlati

Lascia un commento

Back to top button
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!