Economia

Sbloccato il bonus mamme: ecco chi può fare richiesta e come

Tra i bonus fiscali attivi nel 2024, c’è anche quello dedicato alle mamme lavoratrici. Dopo la mancata erogazione nello stipendio di gennaio, per assenza di una circolare operativa, l’Inps “sblocca” la situazione del contributo statale che resterà in vigore per tre anni: dal 2024 al 2026. Esso consiste nell’esonero contributivo fino a un massimo di 3mila euro annui (250 euro al mese), da riparametrare su base mensile, per le lavoratrici con almeno tre figli a carico, dei quali il più piccolo sotto i 18 anni. Per il solo 2024, in via sperimentale, l’esonero contributivo è attribuito anche alle lavoratrici con due figli a carico, di cui il più piccolo sotto i 10 anni. (Il Sole 24Ore)

L’agevolazione, spiega la circolare, riguarda tutte le dipendenti del settore pubblico e privato (anche agricolo, in somministrazione e in apprendistato) con contratto a tempo indeterminato. Sono escluse invece le lavoratrici domestiche. Le madri, in possesso dei requisiti a gennaio 2024, hanno diritto all’esonero dallo stesso mese di gennaio. Se la nascita del secondo figlio avviene in corso d’anno, il bonus sarà riconosciuto dal mese di nascita.

Nel 2025 e nel 2026, invece, il beneficio sarà assegnato alle madri di tre figli di cui il più piccolo è sotto i tre anni. Anche in questo caso, se la nascita del terzo figlio avviene in corso d’anno, il beneficio parte dallo stesso mese di nascita. Nel caso di una mamma con tre figli e il più piccolo compie i 18 anni durante il periodo dello sgravio, quest’ultimo termina lo stesso mese del compimento del 18esimo anno. Le lavoratrici interessate all’agevolazione possono rivolgersi ai propri datori di lavoro oppure utilizzare l’apposita funzionalità che sarà resa disponibile sul sito dell’Inps, dalla data e con le modalità che saranno rese note con uno specifico messaggio.

Al bonus hanno dunque diritto le donne che, nel periodo complessiva che va dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, risultino madri di tre figli o più figli, di cui il più piccolo minore di 18 anni. La circolare dell’Inps chiarisce che il requisito si intende soddisfatto al momento della nascita del terzo figlio (o successivo) e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio (o successivo). Non è prevista alcuna decadenza del diritto all’esonero contributivo in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare. O, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

Redazione

 

 

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