Economia

Fisco e criptovalute, doppia scadenza in arrivo per rivalutazione e sanatoria

Doppia scadenza in arrivo per le criptovalute. Entro mercoledì 15 novembre va versata l’imposta sostitutiva del 14% per chi intende avvalersi della rivalutazione degli asset detenuti al 1° gennaio 2023. Entro il 30 novembre, invece, scade il termine per aderire alla sanatoria per i contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e/o l’imposta sugli eventuali redditi derivanti dalle cripto-attività realizzati entro il 31 dicembre 2021. Due opportunità consentite dalla manovra 2023 (legge 197/2022), che ha delineato il sistema di tassazione delle cripto. (Sole 24 Ore)

La scadenza di rivalutazione è stata oggetto di più proroghe: inizialmente il termine era al 30 giugno, poi era stato prorogato al 30 novembre e – da ultimo – è stato portato al 15 novembre dal decreto Proroghe (Dl 132/2023), ora in corso di esame al Senato. In questo modo, il termine è stato allineato con quello per la rideterminazione del costo delle partecipazioni detenute al 1° gennaio 2023. La rivalutazione passa dal versamento di una imposta sostituiva del 14% sull’intero valore rivalutato. Il versamento dell’imposta sostitutiva può avvenire in unica soluzione entro il 15 novembre o fino a un massimo di tre rate annuali di uguale importo: la prima, appunto, entro il 15 novembre 2023, la seconda e la terza entro rispettivamente entro il 15 novembre 2024 e 15 novembre 2025. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo. Il versamento va effettuato tramite modello F24 indicando il codice tributo «1717» e gli eventuali interessi dovuti per la rateazione sono cumulati al tributo stesso.

Come spiegato dall’agenzia delle Entrate nella circolare 30/E/2023, il valore della cripto-attività sul quale deve essere applicata l’imposta sostitutiva «deve essere rilevato dalla piattaforma dell’exchange dove è avvenuto l’acquisto della stessa». Quando, invece, non è possibile rilevare il valore al 1° gennaio 2023 dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività, «tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse».

L’effetto della rivalutazione si vedrà poi nella dichiarazione dei redditi 2024 (quella relativa all’anno d’imposta 2023). In pratica il calcolo delle plusvalenze terrà conto dei nuovi valori per tutte le operazioni dell’anno. Tuttavia, il valore rideterminato come costo d’acquisto non consente il realizzo di minusvalenze.

Scade, invece, il 30 novembre il termine per la sanatoria delle criptoattività. Possono accedere alla regolarizzazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate (in base all’articolo 5 del Dpr 917/1986), residenti in Italia che entro il 31 dicembre del 2021 possedevano cripto-attività in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi in dichiarazione. La regolarizzazione è ammessa relativamente ai periodi d’imposta, fino al 2021, per i quali non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.

L’istanza va inviata, esclusivamente via pec, entro il prossimo 30 novembre, alla direzione regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale nell’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura. Alla richiesta va allegata la ricevuta del versamento F24, da effettuare in un’unica soluzione, e la relazione di accompagnamento con la documentazione utile a dimostrare la provenienza delle somme investite, come per esempio le contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività e ogni altro documento da cui si evinca la riconducibilità delle cripto-attività al richiedente.

La procedura prevede il pagamento di una sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale pari allo 0,5% del valore delle criptovalute non dichiarate per ciascun anno e/o il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle cripto-attività, incluse le criptovalute, cui si riferiscono i redditi omessi.

Redazione

 

 

Articoli Correlati

Lascia un commento

Back to top button
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!